Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l’associazione culturale, senza fini di lucro, denominata “RisoRSA”, di seguito “Associazione”.
L’associazione ha sede legale in Via Podgora, 13 – 20122 Milano, con possibilità di istituire sedi operative o rappresentanze su tutto il territorio nazionale e/o all’estero, con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 – Natura e finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente.
Ha come finalità la promozione, diffusione e tutela della conoscenza, sostenibilità e qualità del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in Italia.
In particolare, l’Associazione intende:
a) promuovere studi, ricerche e approfondimenti normativi, economici e organizzativi sul settore delle RSA;
b) offrire strumenti pratici di supporto alle strutture, agli operatori e agli enti gestori;
c) favorire la partecipazione attiva delle RSA nei processi di riforma e confronto istituzionale;
d) sostenere azioni legali e campagne pubbliche per il rispetto dei diritti delle strutture, degli ospiti e degli operatori;
e) sviluppare reti, alleanze e collaborazioni con università, fondazioni, enti pubblici e privati.
Articolo 3 – Attività dell’associazione
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:
- realizzare studi, rapporti, osservatori tematici, toolkit e strumenti operativi;
- organizzare convegni, seminari, webinar, tavoli tecnici, percorsi formativi e incontri divulgativi;
- produrre e diffondere contenuti editoriali, podcast, infografiche e materiali multimediali;
- svolgere attività di consulenza, documentazione e supporto legale per gli associati;
- intraprendere azioni collettive, anche in sede giurisdizionale, a tutela degli interessi delle RSA;
- stipulare accordi con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi sociali.
Articolo 4 – Associati
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità statutarie e si impegnino a rispettarne le regole.
Gli associati si distinguono in:
- Ordinari, con diritto di voto;
- Sostenitori, che contribuiscono con donazioni o servizi, senza diritto di voto.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell’interessato.
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morosità.
Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività e iniziative dell’Associazione;
- accedere agli strumenti riservati e ai servizi previsti;
- votare in Assemblea (se associati ordinari);
- proporre temi, azioni e progetti.
Gli associati si impegnano a: - rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione;
- contribuire alla vita associativa secondo le modalità stabilite dall’Assemblea;
- sostenere attivamente le finalità dell’Associazione.
Articolo 6 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) eventuali Comitati Tecnici o Scientifici.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo rimborsi per spese documentate.
Articolo 7 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
È composta da tutti gli associati ordinari in regola con il versamento della quota.
Si riunisce almeno una volta l’anno per:
- approvare il bilancio;
- definire le linee programmatiche;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su modifiche statutarie e scioglimento.
Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea.
Rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
È responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, del coordinamento delle attività e dell’ammissione o esclusione degli associati.
Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Convoca le riunioni, cura l’esecuzione delle delibere e sovrintende al buon andamento delle attività statutarie.
Articolo 10 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali
- proventi da attività coerenti con le finalità statutarie.
L’Associazione non distribuisce utili e utilizza gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità.
Articolo 11 – Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Articolo 12 – Scioglimento
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad enti del Terzo Settore o comunque a fini di utilità sociale, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 13 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente in materia di enti associativi, in particolare al D.Lgs. 117/2017.