Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l’associazione culturale, senza fini di lucro, denominata “RisoRSA”, di seguito “Associazione”.
L’associazione ha sede legale in Via Podgora, 13 – 20122 Milano, con possibilità di istituire sedi operative o rappresentanze su tutto il territorio nazionale e/o all’estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Natura e finalità

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente.
Ha come finalità la promozione, diffusione e tutela della conoscenza, sostenibilità e qualità del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in Italia.
In particolare, l’Associazione intende:
a) promuovere studi, ricerche e approfondimenti normativi, economici e organizzativi sul settore delle RSA;
b) offrire strumenti pratici di supporto alle strutture, agli operatori e agli enti gestori;
c) favorire la partecipazione attiva delle RSA nei processi di riforma e confronto istituzionale;
d) sostenere azioni legali e campagne pubbliche per il rispetto dei diritti delle strutture, degli ospiti e degli operatori;
e) sviluppare reti, alleanze e collaborazioni con università, fondazioni, enti pubblici e privati.

Articolo 3 – Attività dell’associazione

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  • realizzare studi, rapporti, osservatori tematici, toolkit e strumenti operativi;
  • organizzare convegni, seminari, webinar, tavoli tecnici, percorsi formativi e incontri divulgativi;
  • produrre e diffondere contenuti editoriali, podcast, infografiche e materiali multimediali;
  • svolgere attività di consulenza, documentazione e supporto legale per gli associati;
  • intraprendere azioni collettive, anche in sede giurisdizionale, a tutela degli interessi delle RSA;
  • stipulare accordi con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi sociali.

Articolo 4 – Associati

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità statutarie e si impegnino a rispettarne le regole.
Gli associati si distinguono in:

  • Ordinari, con diritto di voto;
  • Sostenitori, che contribuiscono con donazioni o servizi, senza diritto di voto.
    L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell’interessato.
    La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morosità.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività e iniziative dell’Associazione;
  • accedere agli strumenti riservati e ai servizi previsti;
  • votare in Assemblea (se associati ordinari);
  • proporre temi, azioni e progetti.
    Gli associati si impegnano a:
  • rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione;
  • contribuire alla vita associativa secondo le modalità stabilite dall’Assemblea;
  • sostenere attivamente le finalità dell’Associazione.

Articolo 6 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) eventuali Comitati Tecnici o Scientifici.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo rimborsi per spese documentate.

Articolo 7 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
È composta da tutti gli associati ordinari in regola con il versamento della quota.
Si riunisce almeno una volta l’anno per:

  • approvare il bilancio;
  • definire le linee programmatiche;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su modifiche statutarie e scioglimento.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea.
Rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
È responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, del coordinamento delle attività e dell’ammissione o esclusione degli associati.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Convoca le riunioni, cura l’esecuzione delle delibere e sovrintende al buon andamento delle attività statutarie.

Articolo 10 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali
  • proventi da attività coerenti con le finalità statutarie.
    L’Associazione non distribuisce utili e utilizza gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità.

Articolo 11 – Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Articolo 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad enti del Terzo Settore o comunque a fini di utilità sociale, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente in materia di enti associativi, in particolare al D.Lgs. 117/2017.